La normativa in materia di tempi di guida e di riposo, prevede che il periodo massimo di guida non possa eccedere le 56 ore settimanali |
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In base alla normativa relativa al tachigrafo, mentre il conducente fruisce del periodo di interruzione di 45 minuti della guida, dopo aver guidato per 4 ore e mezza non può svolgere nessuna attività lavorativa |
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In base alla normativa relativa al tachigrafo, l'interruzione periodica di 45 minuti può essere frazionata in 2 periodi: la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti |
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La normativa sull'uso del tachigrafo definisce interruzione ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo |
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La normativa in materia di tempi di guida e di riposo, prevede un'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida |
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Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "riposo" ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo |
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Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, la reperibilità non può essere considerata riposo |
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Il periodo di riposo giornaliero stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo può essere minimo di 11 ore riducibili a nove ore per tre giorni la settimana |
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Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "periodo di riposo giornaliero ridotto" ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore |
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La normativa in materia di tempi di guida e di riposo prevede un'interruzione obbligatoria ogni 4 ore di guida |
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Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, l'interruzione della guida è facoltativa |
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Il conducente di un veicolo soggetto alla disciplina relativa al tachigrafo, mentre fruisce del periodo di interruzione di 45 minuti della guida, dopo aver guidato per 4 ore e mezza, può effettuare la manutenzione del veicolo |
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Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, durante un periodo di interruzione alla guida, è possibile effettuare "altre mansioni" |
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La normativa sull'uso del tachigrafo definisce interruzione ogni periodo in cui il conducente può svolgere altre mansioni ma non può guidare |
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Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "riposo" ogni periodo durante il quale il conducente non può guidare ma può svolgere "altre mansioni" |
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Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, la reperibilità può essere considerata riposo solo se il conducente si trova nel proprio domicilio abituale |
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